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Infrazione Europea

La Direttiva 91/271 individua i trattamenti ai quali le acque reflue urbane devono essere sottoposte in funzione della dimensione dell’agglomerato e della tipologia dell’area interessata dallo scarico, stabilendo le scadenze da rispettare per l’adeguamento dei trattamenti.

Per monitorare lo stato di applicazione della Direttiva 91/271 (Direttiva) negli Stati Membri, la Commissione Europea ha elaborato e ufficializzato un Questionario, indicato con l’acronimo UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive) che gli Stati membri ogni due anni devono presentare alla Commissione stessa ai sensi dell’art. 16 della Direttiva.

Elemento base del Questionario è l’agglomerato, al quale sono riferiti tutti i dati richiesti.

Il Questionario consiste in una tabella excel con i dati relativi ad agglomerati, impianti e reti fognarie e in una serie di file che rappresentano la componente cartografica corrispondente. Gli Uffici d’Ambito per il proprio territorio di competenza, sono tenuti a fornire i dati sugli agglomerati individuati, sullo stato di attuazione degli interventi e sulla programmazione del Piano d’Ambito per rimuovere le criticità ancora presenti sul territorio, ARPA invece esegue, insieme ai gestori, un programma di monitoraggio sugli impianti di depurazione effettuando un numero di controlli sulla base della dimensione dell’agglomerato ed emette un Giudizio di Conformità per BOD5, COD, SST, N e P in coerenza con il DLgs 152/2006 sulla base dei dati raccolti annualmente. La raccolta dei dati è effettuata dalla D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile.

Per l’Ambito di Bergamo la prima definizione degli agglomerati è avvenuta in occasione della compilazione del Questionario UWWTD 2007 (primo Questionario). All’epoca la conoscenza del territorio si basava principalmente sulla bancadati del Servizio Idrico Integrato promossa da Regione Lombardia e disponibile per ciascun Ambito Territoriale Ottimale.

Alla definizione di agglomerato del Questionario ne sono seguite altre nel corso degli anni:
- “Individuazione degli agglomerati” approvata con delibera n. 4 del 29/04/2009 del Consorzio Autorità d’Ambito.
- “Piano Stralcio del Piano d’Ambito relativo agli agglomerati in Infrazione Comunitaria” approvato con DCP n° 11 del 28/01/2013.
- “Revisione agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 Abitanti Equivalenti” approvata con DCP del 20/12/2013.

Nel corso degli anni sono stati acquisiti nuovi elementi che hanno permesso di aumentare notevolmente la conoscenza del territorio, l’analisi della qualità dei servizi e la comprensione delle criticità ancora da risolvere.

Qualora dall’analisi dei dati del Questionario UWWTD emerga un cattivo stato di applicazione della Direttiva, la Commissione apre una Procedura d’Infrazione nei confronti dello Stato Membro.

Le problematiche riscontrate dalla Commissione Europea riguardano nello specifico la non applicazione degli articoli 3, 4 e 5.
 
L’articolo 3 prevede che tutti gli agglomerati > 2.000 A.E. siano dotati di reti fognarie per le acque reflue urbane al più tardi entro il 31 dicembre 2005. Laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia giustificata ambientalmente o economicamente si può ricorrere a sistemi individuali ed appropriati (IAS) che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale. Questi sistemi alternativi rappresentano un’eccezione per la quale è da considerarsi come limite massimo il 2 % del carico totale dell’agglomerato.

Sono quindi ritenuti in infrazione per mancato rispetto dell’articolo:
- agglomerati con presenza di carico ancora non servito da fognatura (art.3 NO RETE)
- agglomerati che hanno percentuali di carico trattato con IAS (tipo fosse Imhoff) inadeguati o superiori al 2% del carico totale dell’agglomerato. (art.3 IAS)
 
L’articolo 4 prevede che per gli impianti di depurazione per agglomerati > 2.000 A.E. debba essere presente almeno un trattamento secondario al più tardi entro il 31/12/2005. Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane devono soddisfare inoltre i requisiti previsti all'allegato I B della Direttiva, relativamente ai parametri BOD5, COD e SST.

Sono quindi ritenuti in infrazione per mancato rispetto dell’articolo:
 - agglomerati serviti da impianti aventi capacità di progetto minore del carico generato dall'agglomerato (art. 4  COP)
- agglomerati in cui sono ancora presenti reti non collettate all'impianto di depurazione. Si tratta di agglomerati > 2.000 A.E. in cui c’è la presenza di terminali di pubblica fognatura che andrebbero depurati attraverso un sistema biologico oppure di reti fognarie che andrebbero collettate ad un sistema di depurazione centralizzato (art. 4 RETI NOT CON)
- agglomerati serviti da impianti risultati non conformi per quanto riguarda BOD5, COD e Solidi Sospesi e per i quali ARPA ha confermato la NON CONFORMITA’ sulle analisi dell’ultimo anno disponibile per il Questionario. (art. 4 IMPIANTO NON CONF)
 
L’articolo 5 riguarda l’abbattimento dei nutrienti che causano eutrofizzazione dei corpi idrici in aree sensibili. Due sono le possibili vie per ottemperare all’articolo, adottare sistemi terziari di trattamento dei reflui per abbattere Azoto e Fosforo o dimostrare una riduzione minima del 75 % del carico di Azoto e Fosforo complessivo nell’are sensibile in cui rientra il territorio lombardo.

La problematica in questo caso è visibile sia sui singoli impianti sia a livello del territorio regionale. La Regione Lombardia rientrando nel Bacino Drenante all’Area Sensibile del Fiume Po è tenuta a rispettare anche questo articolo della Direttiva, attenendosi alle decisioni prese dall’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione 7/2004. Deve rispettare in particolare il comma 4, che prevede che gli impianti abbiano trattamenti più spinti per l’abbattimento del carico complessivo dell’azoto e del fosforo di una quantità almeno pari al 75 %.

I limiti previsti dall’Allegato I B si riferiscono ai parametri N (Azoto) e P (Fosforo).

Le Procedure avviate contro l'Italia per la mancata applicazione della Direttiva 91/271/CEE sono due:

Procedura 2009/2034

Procedura 2014/2059